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Il contratto di locazione agevolato con la cedolare secca prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali relativa alla parte derivante dal reddito dell'immobile. Non sono poi dovute l'imposta di registro e di bollo. Tuttavia, la cedolare secca non sostituisce l'imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.

Optare per un contratto di locazione agevolato con la cedolare secca vuol dire però rinunciare all'aggiornamento del canone di locazione, inclusa la variazione Istat. La scelta verso questo tipo di contratto può essere fatta sia alla registrazione del contratto stesso sia negli anni successivi. In caso di proroga, l'opzione deve essere confermata contestualmente alla comunicazione di proroga. 

Il contratto di locazione agevolato con la cedolare secca può essere scelto dalle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento che non locano l'immobile nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. Ma il contratto di locazione agevolato con la cedolare secca può essere fatto anche da chi si avvale del regime delle locazioni brevi. E' necessaria tuttavia una precisazione: dal 2021 l'applicabilità è prevista solo se nell'anno si destinano a questa finalità al massimo quattro appartamenti, oltre tale soglia l'attività si considera svolta in forma imprenditoriale.

E' possibile fare un contratto di locazione agevolato con la cedolare secca per gli immobili che appartengono alle categorie catastali da A1 a A11, a esclusione della categoria A10 (uffici o studi privati). Qualora ci sia contitolarità dell'immobile, l'opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore.

Contratto di locazione agevolato, cosa dice la Legge 431/98

A introdurre il contratto di locazione agevolato è stata la Legge n. 431/98, con l'obiettivo di incentivare il mercato delle locazioni. Secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della Legge n. 431/98, in alternativa al contratto di locazione tradizionale, il cosiddetto 4+4, è possibile optare per il contratto di locazione a canone concordato. In base a quanto previsto da tali contratti, il costo della locazione è fissato dagli accordi locali delle organizzazioni della proprietà edilizia e delle organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. C'è poi il tema della durata. Il contratto di locazione a canone concordato prevede la formula 3+2, quindi una durata obbligatoria di tre anni prorogabile per altri due anni.

Contratto di locazione agevolato nel 730

I contribuenti possono indicare le spese da portare in detrazione nel Modello 730, dove è necessario inserire i dati della locazione, degli inquilini e la tipologia contrattuale. Per quanto riguarda il contratto di locazione agevolato nel 730, la detrazione è di 495,80 euro per redditi non superiori a 15.493,71 euro e di 247,90 euro per redditi superiori a 15.493, 71 euro, ma non a 30.987,41 euro.

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Negli anni passati, al termine dei lavori relativi alle abitazioni, la prassi prevedeva la richiesta in comune del cosiddetto “certificato di abitabilità”.

Tale elaborato, introdotto con Regio Decreto n.1265 nell’anno 1934, veniva rilasciato dall’Ufficio Tecnico, a seguito delle opportune verifiche documentali e di eventuali sopralluoghi sul posto.

Con l’introduzione del DPR 380 nel 2001 l’abitabilità è stata integrata e di fatto sostituita dal “certificato di agibilità” (art. 24, 25 e 26). Questo documento attesta i requisiti che deve rispettare un fabbricato (anche non a destinazione residenziale), nel rispetto delle normative vigenti e dei regolamenti edilizi in materia di risparmio energetico, conformità impiantistiche, salubrità e sicurezza degli edifici.

L’agibilità può avere anche carattere “parziale” ovvero riferita a singole porzioni di edifici (ad esempio, uno o più alloggi in contesto plurifamiliare), se funzionalmente autonome ed a seguito del completamento e del collaudo statico di tutte le opere strutturali connesse nonché degli impianti.

La Segnalazione Certificata di Agibilità

La Legge 222/2016 ha introdotto un’importante modifica che sostituisce nei fatti il certificato di agibilità con la “Segnalazione Certificata di Agibilità”, presentata mediante procura dal tecnico incaricato dal titolare del Permesso di Costruire al termine dell’iter amministrativo.

La Segnalazione Certificata di Agibilità non costituisce una richiesta al Comune di rilascio di un ulteriore certificato, ma è una vera e propria attestazione del professionista del rispetto dei requisiti normativi.

Va richiesta per:

  • Interventi di nuova costruzione.
  • Ricostruzioni o sopraelevazioni anche parziali.
  • Tutti gli interventi sugli immobili esistenti che possono modificare le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e funzionalità degli impianti.

Quali documenti comprende la SCIA di agibilità

Ad essa vanno sempre allegati:

  • Il certificato di collaudo statico sottoscritto dal Direttore dei Lavori.
  • Le dichiarazioni di conformità degli impianti elettrico ed idrotermosanitario ai sensi del DM 37/08 rilasciata dalle ditte installatrici.
  • L’AQE (Attestato di Qualificazione Energetica) o, in alternativa l’APE (Attestato di Prestazione Energetica)
  • La richiesta di accatastamento o di aggiornamento catastale dell’immobile.
  • L’asseverazione del Direttore dei lavori in merito al rispetto dalle condizioni di sicurezza e salubrità dell’immobile.
  • La dichiarazione del Direttore dei Lavori in merito rispetto delle normative in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche.
  • La dichiarazione di conformità delle opere realizzate al progetto edilizio approvato dal comune.

Il Comune può richiedere ulteriore documentazione in base a quanto previsto dal proprio regolamento edilizio ed alle caratteristiche specifiche dell’intervento.

Come presentarla

La S.C.I.A di agibilità va presentata per via telematica entro 15 giorni dalla comunicazione di fine lavori, utilizzando la modulistica unificata regionale.
Il mancato rispetto dei termini per presentare l’istanza di agibilità comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 77 a 464 euro (Art. 24 co. 3 DPR 380/01), in base alla tempistica trascorsa a seguito della scadenza.
La Segnalazione Certificata di Agibilità è a titolo oneroso, mediante il versamento di diritti di segreteria (di importo generalmente ridotto) ed eventuali marche da bollo da allegare alla pratica.

Il silenzio-assenso e le tempistiche per il rilascio

Come detto, la Segnalazione Certificata di Agibilità risulta da subito efficace. Tuttavia il Comune ha tempo 30 giorni per rispondere, richiedere ulteriore documentazione, sospendere o rigettare l’istanza, emettendo un provvedimento di conferma, sospensione o revoca del titolo.
In genere, se la documentazione risulta completa e rispondente alle norme, il rilascio è confermato per “silenzio assenso”. Tale strumento è previsto dalle norme e prevede l’accettazione senza condizioni di un’istanza da parte della Pubblica Amministrazione.

La tempistica di 30 giorni può essere estesa a 60 giorni, qualora sia previsto il parere ASL per il rispetto delle norme igienico-sanitarie e che tale parere venga sostituito da un’autocertificazione del professionista.

Validità dell’agibilità

Al pari della vecchia abitabilità, la validità temporale dell’agibilità è illimitata, se non vengono effettuati ulteriori interventi sull’immobile.

Va sottolineato che il certificato di agibilità attesta la sussistenza dei soli requisiti normativi di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e non riguarda gli aspetti urbanistici che possono costituire abuso edilizio.

 

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