L'interclusione significa che il fondo non ha un suo accesso/percorso per raggiungere la pubblica via.
Con atto di citazione il sig. X rileva che il suo fondo è intercluso e quindi indica le modalità di passaggio attraverso altri due fondi per raggiungere la pubblica via.
Il primo dei due convenuti evidenzia la mancanza della sua legittimazione passiva avendo venduto il lotto a altri ben 37 soggetti che poi si sono costituiti in condominio. Anche il secondo convenuto ha resistito alla domanda, variamente argomentandone l'infondatezza per la prefigurabilità di un tracciato più breve e meno penalizzante per il fondo servente per giungere alla pubblica via. Inoltre ha specificato un altro percorso diverso da quello indicato dall'attore perché quest'ultimo impingerebbe nel disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 1051 c.c.
Questa norma, nel disciplinare il passaggio coattivo, ha espressamente previsto che siano "esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti" mentre il tracciato voluto dall'attore cadrebbe proprio sull'area cortilizia posta al servizio delle varie unità immobiliari in via di ultimazione e, in parte qua, destinata alla realizzazione di posti macchina essenziali per preservare la necessaria proporzione prevista, per legge e in base al regolamento edilizio vigente, con la superficie edificata.