Legge n.13 del 1989 contiene disposizioni per eliminare e favorire il superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati, nei locali privati aperti al pubblico, nei trasporti pubblici.
Anche negli edifici condominiali, dunque, è necessario porre in essere lavori di adeguamento al fine di consentire ai disabili il comodo e sicuro accesso ai piani superiori mediante ascensori o ai piani inferiori tramite rampe prive di gradini.
L'art. 2 della suddetta legge stabilisce che: "Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e l'installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile".
La legge, dunque, autorizza l'assemblea condominiale ad approvare l'innovazione con una maggioranza agevolata, ossia quella prevista dall'art. 1136 secondo e terzo comma c.c.: in prima convocazione con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio, mentre in seconda convocazione, con un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 1120 secondo comma e 1221 terzo comma c.c.
In mancanza del raggiungimento della suddetta maggioranza, al disabile rimane soltanto la possibilità di installare a sue spese montascale o strutture removibili.