la chiusura di un balcone mediante veranda resta soggetta al limite del decoro architettonico anche quando la facciata abbia già subito interventi disomogenei. Le alterazioni pregresse entrano nella valutazione comparativa, ma non assorbono il pregiudizio prodotto da una nuova opera quando questa aggiunge un impatto visivo apprezzabile e modifica la percezione volumetrica del fabbricato.
La Corte d’appello di Palermo, seconda sezione civile, con sentenza n.1581 del 05/06/2026, ha rigettato l’appello proposto da una condomina contro la decisione che le aveva imposto di rimuovere il manufatto di chiusura a veranda realizzato su parte del balcone dell’unità immobiliare di proprietà. Il condominio aveva agito per ottenere il ripristino dello stato dei luoghi, deducendo la lesione del decoro dell’edificio; la difesa della proprietaria aveva invece insistito sullo stato già compromesso del prospetto, ritenuto incompatibile con una nuova valutazione negativa della singola opera.
Il principio applicato riguarda le opere eseguite dal condomino nella proprietà esclusiva o su parti destinate all’uso individuale. Ai sensi dell’art. 1122 c.c., tali interventi non possono arrecare danno alle parti comuni né determinare pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. Quando il fabbricato presenti precedenti modifiche, il giudizio non si esaurisce nella constatazione del degrado già esistente, ma richiede di verificare se l’opera contestata produca un ulteriore peggioramento estetico percepibile.
La vicenda
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 5206 del 13 dicembre 2022, aveva accolto la domanda del condominio e condannato la condomina alla rimozione della chiusura della veranda realizzata su parte del balcone dell’appartamento posto al quarto piano del prospetto principale. La condanna era stata fondata sulla lesione del decoro architettonico dell’edificio e accompagnata dalla condanna alle spese del giudizio di primo grado.
In appello la proprietaria ha denunciato una contraddizione tra i principi richiamati dal Tribunale sull’art. 1122 c.c. e le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio. Secondo la tesi difensiva, il CTU aveva rilevato che la facciata era già vistosamente alterata da elementi inseriti nel prospetto e da contrasti cromatici, con compromissione del generale decoro architettonico; da tale dato l’appellante traeva l’argomento per escludere che la veranda potesse avere un’incidenza autonoma e giuridicamente rilevante.
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